Cosa fare e non...
Il decreto Urbani ha introdotto una
serie di novità in materia di scambio di opere protette dal diritto d’autore.Vale la pena esaminare le principali novità introdotte
durante la conversione, anche per rispondere ai diversi interrogativi sorti in
questo periodo Il provvedimento, inizialmente, era stato pensato ed era valido
solo per i film. Con le modifiche introdotte dalla Camera, è stato esteso a
tutte le opere oggetto di diritto d’autore, quindi anche le canzoni, il
software, i libri e tutte le opere intellettuali protette da copyright. Quindi
attualmente le sanzioni previste si applicano ai fatti illeciti che riguardano
qualsiasi tipo di violazione del diritto d’autore, senza considerarne l’oggetto
e cioè il tipo di opera che è stata illecitamente duplicata.
Il Parlamento ha eliminato
apparentemente le sanzioni previste per i semplici fruitori dei circuiti P2P (peer-to-peer).
La sanzione prevista dalla legge è
la reclusione da uno a quattro anni e la multa da cinque a trenta milioni
(in vecchie lire). Con la
sostituzione della definizione “per scopo di lucro” con quella per trarne
profitto”, si sospetta che anche i semplici utenti potranno essere sottoposti a
sanzione penale. Comunque è’ presto per trarre delle conclusioni bisognerà
vedere come il decreto sarà applicato.
Il nuovo Codice in materia di
protezione dei dati personali riguardano coloro che gestiscono i dati . Per il
singolo utente consumer i diritti pregressi permangono.
Il primo, molto positivo,cambiamento
riguarda l’obbligo di notifica al garante i sistemi informativi dovranno essere
configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi.Dovranno essere impiegate tecniche di
identificazione del soggetto
Quindi ai computer deve potersi
accedere solo ed esclusivamente previo inserimento di user
name e password. La password dovrà poi essere
custodita dai soggetti autorizzati in modo da garantirne la segretezza. La
password, per essere a norma, deve essere composta da un minimo di 8 caratteri,
salvo il caso in cui non sia possibile per il tipo di software che si sta
utilizzando. Inoltre la password deve essere modificata ogni sei mesi,
addirittura tre nel caso di trattamenti di dati sensibili.
Le password devono inoltre essere
dotate di scadenza. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno
sei mesi debbono essere disattivate, derogando solo nell’ipotesi di un utilizzo
meramente finalizzato alla gestione tecnica.
Per chi non rispetta le nuove
direttive sono previste sanzioni sia amministrative che penali, anche se sono
tutte da valutare le modalità di accertamento dell’infrazione.
Entro il
31 marzo di ogni anno l’amministratore di sistema dovrebbe redigere questo
documento, secondo il disciplinare tecnico allegato al codice, dove in sostanza
devono essere indicate le caratteristiche del trattamento, i rischi che
incombono sullo stesso, le misure intraprese e i metodi per ripristinare in
caso di crash del sistema o intrusione.
L’Unione Europea ha recentemente
varato una nuova direttiva nel campo della tutela della privacy degli utenti di
comunicazioni elettroniche (provvedimento n.2002/58/CE),
destinata a introdurre diverse novità in materia non solo di posta elettronica
ma anche di telefonia cellulare e fissa.
In primo luogo, la direttiva si è
occupata del fenomeno dello spam, la posta
indesiderata dalla quale molti utenti di Internet sono colpiti. È previsto il
divieto di inviare e-mail omettendo o camuffando il nome del mittente, nome che
dovrà poi essere usato dal destinatario per inviare l’eventuale e-mail di
cancellazione del servizio. La maggior parte dei messaggi di posta indesiderata
in circolazione, infatti, proviene da indirizzi diversi da quelli che appaiono
nelle intestazioni del messaggio,tant’è vero che se
si prova a rispondere il mail di risposta “torna indietro” con un messaggio di
errore .Spesso le e-mail di spam vengono mandate
tramite un account costruito appositamente presso uno dei grandi provider di fornitura di accesso e di servizi di posta
elettronica, account che viene regolarmente “abbandonato” dopo essere stato
usato per farvi transitare i messaggi illeciti.
Questa disposizione della direttiva,
più che rivolgersi ai malintenzionati, è pensata per i provider,
che dovranno in futuro essere più restrittivi nel concedere l’apertura di account
di posta elettronica. Non è escluso che l’invio di un messaggio possa avvenire
solo previa identificazione del corretto funzionamento dell’account che ne
appare come mittente.
La nuova direttiva regolamenta poi
anche l’uso di cookie, spyware
e Web bug che possano condurre a violazioni della
privacy. Sono vietati infatti, a norma dell’art. 5, “l’ascolto, la captazione,
la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle
comunicazioni ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di
questi ultimi”. I cookie non sono stati vietati in
senso assoluto, anche perché permettono di rendere più veloce l’accesso ad
alcuni servizi Internet, ma richiederanno una previa informazioni da fornire
all’utente da parte del webmaster del sito in cui
sono installati. Anche lo spyware, il software
distribuito in forma gratuita ma che in realtà si finanzia tramite raccolta di
dati personali relativi al computer su cui è installato e successiva rivendita
a terzi, in generale sarà vietato.
Una nuova tutela è prevista anche
per i dati relativi ai telefoni cellulari che consentono di individuare il
terminale, cioè di sapere dove si trova fisicamente l’utente in un certo
momento: la direttiva prevede che l’individuazione locale geografica sia
limitata al minimo indispensabile per consentire l’erogazione del servizio e
che comunque la stessa possa essere sospesa, gratuitamente e in modo agevole,
dall’utente dello stesso. Ci sono poi ulteriori disposizioni volte a garantire
la privacy degli utilizzatori di telefoni mobili o fissi: l’iscrizione negli
elenchi telefonici pubblici sarà possibile solo con il consenso dell’abbonato e
secondo le modalità da lui scelte. Sarà possibile scegliere se inviare il proprio
numero al chiamato, se rifiutare le chiamate prive di indicazione del chiamante
e, più in generale, è previsto che i dati sul traffico dell’utente debbano
essere cancellati o resi anonimi al termine della comunicazione (salva anche in
questo caso la possibilità di conservazione per un certo periodo di tempo per
finalità di accertamento e prevenzione di reati o motivi di sicurezza
nazionale).
Ci sono diversi sistemi tecnici per
difendersi dalla posta “non sollecitata”ma, dal se si riceve questo tipo di
posta, che cosa si può fare?
Fare spamming
è vietato da leggi diverse. Intanto esiste la famosa legge sulla privacy che
vieta l’utilizzo di dati quali l’indirizzo di posta elettronica senza il
consenso espresso del titolare. In secondo luogo, diffondere virus, come quelli
usati a volte per carpire gli indirizzi di posta elettronica, che siano atti ad
alterare il funzionamento di un sistema informatico.Infine,
lo spam è contrario alla netiquette,
le regole tradizionali, non giuridiche, di Internet, sulle quali vigilano,
però, le Authority, che sono agenzie specializzate,
in grado di intervenire direttamente contro i responsabili.
Oggi è molto più facile difendersi
dallo spam nazionale piuttosto che da quello
“d’importazione” che resta difficile da combattere.Per
quanto riguarda la posta di provenienza nazionale, chi la riceve ha
fondamentalmente due strumenti agili e veloci a disposizione: può innanzitutto
denunciare il fatto alla Naming e alla Registration Autority
italiane e può, inoltre, fare la
denuncia al Garante della Privacy.
Le Authority italiane hanno poteri
di intervento diretto sui server che operano praticamente su tutti i siti
che terminano con la desinenza .it. A queste Authority
può essere segnalato l’invio di posta indesiderata.
Si deve prendere il messaggio indesiderato che si è ricevuto
e, per prima cosa, fare una copia dell’intestazione, quella parte del messaggio
solitamente nascosta e che si può visualizzare solo attivando apposite opzioni
del proprio programma di posta elettronica L’inclusione delle intestazioni è
fondamentale perché consente all’Authority di
ricostruire il percorso completo del messaggio.
Una volta copiato l’header del
messaggio, bisogna aprirne uno nuovo e indirizzarlo a ABUSE@na.nic.it,
e in copia a info@nic.it,
e “incollarci” dentro l’header A questo punto,
bisogna tornare al messaggio indesiderato, copiarne il contenuto e inserirlo nel
nuovo messaggio, nel frattempo lasciato aperto, indirizzato all’Authority.Una volta copiato anche il contenuto, il
messaggio potrà essere spedito.
La seconda strada è quella di rivolgersi al Garante della
privacy, all’indirizzo www.garanteprivacy.it.I passi da compiere
sono :
chiedere, le informazioni sul trattamento dei dati al
mittente della mail, richiedendo anche il blocco del trattamento. Nel
provvedimento il Garante può imporre una multa a carico dello spammer e a favore di chi è rimasto vittima della posta
indesiderata, che in questo modo è almeno ripagato in qualche modo del tempo
perso .
Con il decreto legislativo 2
febbraio 2002, sono state introdotte nuove forme di tutela del consumatore in
occasione di acquisti di beni, tra cui anche l’hardware, di qualsiasi tipo.
Quattro sono le novità principali del decreto:
1) È stata elevata la durata della
garanzia dovuta dal venditore, che per effetto della riforma
è ora di due anni.
2) Le caratteristiche del bene che il
venditore deve garantire non sono solo quelle espressamente
indicate o convenute, ma anche quelle suggerite dalla pubblicità del prodotto,
quelle che il consumatore si attende (o richiede) dal prodotto e infine quelle
che sono previste per il tipo di beni in cui rientra quello acquistato dal
consumatore.
3) La scelta del rimedio da porre in
atto, in caso di problemi, spetta al consumatore: è
l’acquirente che decide se chiedere la riparazione, la sostituzione del bene,
la risoluzione del contratto o la restituzione di parte del prezzo pagato.
4) Le garanzie, poi, si applicano
anche ai beni usati e non possono
nemmeno essere escluse, se non entro certi limiti, dalla volontà delle parti.
È importante specificare che la
nuova legge non ha abrogato nessuna delle garanzie tradizionalmente previste
per l’acquirente di un bene, ma ha solo aggiunto nuove forme di tutela. Non si
può, quindi, propriamente parlare di una nuova regolamentazione, che ha
sostituito la vecchia, ma di una serie di strumenti che si sono affiancati e
sarà il consumatore a scegliere di quali disposizioni avvalersi, a seconda di
quello che riterrà migliore nel suo caso.Il venditore
è ora responsabile del problema che si manifesta entro il termine di due anni
dalla consegna del bene. Il consumatore, da parte sua, deve denunciare
tempestivamente i problemi al venditore. Egli infatti non può usufruire delle
garanzie se non denuncia al venditore il cosiddetto difetto di conformità entro
due mesi. Il difetto di conformità In quest’ottica, i
beni risultano conformi solo quando:
1) Sono
idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, tenuto
conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche
specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo
rappresentante (in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura).
2) Sono
conformi alla descrizione fatta dal venditore e presentano le caratteristiche
del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello.
3) Sono idonei all’uso particolare
voluto dal consumatore. Quest’ultimo
è ad esempio il caso in cui il consumatore si è rivolto al venditore
richiedendogli non un prodotto specifico, ma illustrando un’esigenza e
chiedendo un prodotto in grado di risolverla. È il caso di un utente
informatico che può andare dal proprio negoziante chiedendo una scheda video
idonea per poter giocare con un certo videogame: nel caso in cui la scheda, poi,
non funzioni con quel gioco, anche se non presenta nessun altro vizio o
problema di funzionamento, il consumatore può ugualmente avvalersi delle
garanzie e chiedere anche lo scioglimento del contratto. I diritti del
consumatore Il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della
conformità del bene o a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione
del contratto, che comporta la restituzione del bene a fronte del risarcimento
della cifra pagata. È il consumatore che decide qual è la giusta modalità di
risarcimento, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso.Se, ad esempio, è troppo
costoso riparare un bene, il venditore può sostituirlo senza che il consumatore
possa chiedere a tuttii costi la riparazione. In ogni
caso,le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un
“congruo termine” dalla richiesta e non devono arrecare “notevoli
inconvenienti” al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello
scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Il consumatore può
richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove
ricorra una delle seguenti situazioni: la riparazione e la sostituzione sono
impossibili o troppo onerose, il venditore non ha provveduto alla riparazione o
alla sostituzione del bene entro il termine congruo o la sostituzione o la
riparazione precedentemente effettuata ha dato notevoli problemi al
consumatore. In sostanza, il consumatore può chiedere i soldi indietro nel caso
in cui né la sostituzione né la riparazione abbiano risolto il suo problema. In
caso di problemi, comunque, il consumatore almeno in un primo momento può
limitarsi a denunciarli a controparte, sempre con la solita raccomandata a
ricevuta di ritorno, per poi valutare il rimedio effettivo da richiedere, in
caso di mancata ottemperanza da parte del venditore, insieme ad un legale di
fiducia. La denuncia non è necessaria solo se il venditore ha riconosciuto
l’esistenza del difetto. La denuncia può essere fatta anche oralmente, ma
ovviamente è di rigore la raccomandata a ricevuta di ritorno. Se il venditore
non risponde ai solleciti e alla raccomandata, il consumatore deve decidere
entro 26 mesi se fare causa al venditore o lasciar perdere. Dopodichè
non avrà più la possibilità di farlo. I beni di seconda mano Le nuove garanzie
si applicano espressamente anche ai beni di seconda mano. Per i beni usati, la
legge prescrive solamente che nel decidere circa l’applicazione delle garanzie occorre tener
conto del “tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti
dall’uso normale della cosa”. Si tratta per la verità di una disposizione non
chiarissima (e quindi a discrezionalità del giudice), che sembra voler dire che
si devono valutare con maggior indulgenza i beni più vecchi. La responsabilità
del venditore di beni usati può essere limitata, ma comunque non può mai essere
inferiore ad un anno.Questo, ad esempio, esclude che
un bene di seconda mano possa essere venduto con la diffusa formula “as is”, cioè così com’è e questo
sembra eccessivo: può essere infatti un onere eccessivo per un venditore di
beni usati doverli garantire per addirittura un anno dopo la vendita.
Una notizia recentemente apparsa sui
quotidiani ha fatto correre un vero e proprio brivido lungo la schiena a molti
utenti Internet. Pare che l’Inghilterra spenderà 75 miliardi di lire per
costruire un centro di intercettazione dei messaggi di posta elettronica. Lo
avrebbe ammesso un portavoce del governo britannico precisando che le
intercettazioni telematiche, come già quelle telefoniche, dovranno essere
comunque autorizzate nell’ambito di specifiche indagini. L’Mi 5, il servizio
segreto britannico, con questo nuovo centro potrà monitorare tutti i messaggi email mandati e ricevuti in Gran Bretagna. Controllare
tutti i messaggi Il governo chiederà anche ai provider
di attivare un collegamento con l’Mi 5, in modo che tutti i messaggi possano
essere tracciati. Il centro decodificherà anche messaggi elettronici criptati, visto che, secondo una nuova norma che il governo
britannico intende varare entro l’estate, la polizia potrà chiedere a individui
e società di consegnare le ‘chiavi’ dei computer, cioè i codici speciali per
leggere messaggi criptati. I “navigatori” anche di
paesi diversi dal Regno Unito fanno bene ad essere allarmati perché è facile
indovinare che centri come questo, magari anche con meno clamore, siano presto
costruiti anche presso altri stati, dove la rete rappresenta ormai uno
strumento quotidiano di comunicazione. Chiaramente gli scopi dichiarati di
queste strutture sono non solo nobili ma doverosi: combattere la criminalità.
Ma anche il comune cittadino ha diritto di essere tutelato dalle possibili
illecite intrusioni nella sua sfera privata.
La riservatezza della posta, anche
elettronica, è tutelata dalla legge italiana, con le disposizioni del Codice
Penale in materia di delitti contro la inviolabilità dei segreti (616 ss.
Codice Penale), che puniscono come reati gli atti di chi la violano. Però la
stessa legge consente che, in certi casi e per fini di prevenzione ore
pressione della criminalità, le autorità, cioè Polizia, Guardia di Finanza,
Carabinieri, incaricati o no dalla competente Procura della Repubblica, possano
procedere ad ispezione postale ed anche a sequestro della corrispondenza. Lo
prevede l’articolo 253 del Codice di Procedura Penale. Se si tratta di plichi
sigillati, le orze di polizia dovrebbero
trasmetterli intatti alla Procura, salvo che la Procura stessa non decida di
autorizzarne direttamente l’apertura. Il difensore del destinatario della
corrispondenza ha diritto di assistere alla perquisizione, ma non di esserne
avvisato, pertanto se nessuno avverte il destinatario tutto viene compiuto
direttamente dalle autorità e i soggetti coinvolti lo apprendono solo
successivamente. Per tutta la corrispondenza diversa dai plichi sigillati, la
polizia può solo ordinare all’Ufficio Postale di sospenderne l’inoltro al
destinatario, per un massimo di 48 ore entro le quali la Procura può decidere
per il sequestro. Con la posta normale occorre un accesso fisico degli organi
di polizia negli uffici postali per aprire la corrispondenza, con la
conseguenza che una ispezione postale può al massimo essere illegittima ma non
potrebbe mai comunque venire tenuta nascosta. Invece, con la posta elettronica c’è il rischio che
questi centri di ispezione, nati per far bene, vengano usati male, magari da
settori deviati dello Stato, dal momento che le ispezioni elettroniche
potrebbero svolgersi in modo che l’utente ne rimanga del tutto ignaro e quindi,
senza nemmeno il potere di tutelarsi da quelle eventualmente illegittime. Le
garanzie per il cittadino Nessuno è in grado infatti di accorgersi se un
determinato messaggio di posta elettronica, che non è fornito di una busta
fisica di carta, è stato da altri aperto
o meno. È questo dunque il cuore del problema. Ricordiamo che la segretezza
della corrispondenza, in Italia, è un bene al quale i padri fondatori del nostro Stato hanno dato massimo
rilievo, prescrivendone l’assolutezza ed inserendolo direttamente nel testo
della Costituzione, all’articolo 15, secondo cui “La libertà e la segretezza
della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire
soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge.” Da ciò consegue che una
eventuale legge istitutiva di un centro per intercettare la
corrispondenza elettronica dovrebbe essere tale da prevedere idonee garanzie,
anche dal punto di vista logistico e materiale, per il cittadino italiano a che
il centro stesso non possa essere usato per fini non istituzionali o da
soggetti deviati in seno all’apparato dello Stato. Una norma incostituzionale
In caso contrario se ne potrebbe, forse, sostenere la non costituzionalità
perché una legge che non tutela fattivamente il cittadino in un suo diritto di
rilevanza costituzionale non può ritenersi accettabile. l’articolo. 617 bis del
Codice Penale, intitolato “Installazione di apparecchiature atte ad
intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o
telefoniche.” prevede come reato anche
il fatto di chi “fuori dei casi onsentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti
di apparati o di strumenti al fine di intercettare o impedire comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone” punendolo “con la
reclusione da uno a quattro anni”. Ciò significa che lo Stato italiano
considera negativamente l’esistenza e la diffusione di apparecchiature in grado
di intercettare comunicazioni elettroniche tra persone ed è questa una
circostanza che, qualora anche da noi si
arrivasse a costruire una struttura come quella dell’Mi 5, si dovrà tener conto.
Si noti che il diritto d’autore
nasce nel momento stesso in cui un testo - o una qualsiasi opera intellettuale - viene ad esistere con i
requisiti della creatività e dell’originalità, senza la necessità di
registrazioni, iscrizioni o qualsiasi altra formalità, salvo ovviamente l’onere
di fatto di dimostrare di essere l’autore del testo e di averlo formato in un
momento anteriore alla supposta copia. Il diritto d’autore copre anche le
annotazioni poste in calce o a margine ad un altro testo, come ad esempio un
testo di legge oppure la ersione di un testo antico,
che non è coperto da diritto d’autore. Questo perché le annotazioni o glosse
sono frutto del lavoro creativo del loro autore ed è giusto conferirvi
protezione.
Sotto un secondo profilo, che sembra
peraltro più importante nel caso in questione, dove il lavoro dell’autore del
sito pare essere stato più di raccolta e catalogazione che di formazione di
materiali nuovi, viene invece in aiuto il Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n.
169, con il quale è stata varata la tutela delle banche dati, in recepimento di una direttiva dell’Unione Europea. La nuova
legge definisce le banche dati come
quelle che “per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una
creazione intellettuale dell’autore intese come raccolte di opere, dati o altri
elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”.
Oggetto di tutela quindi non sono tanto i dati, che possono essere o non essere
coperti da copyright, ma la strutturazione e organizzazione degli stessi,
generata dal lavoro di ricerca e confezionamento del
costruttore della banca dati. Probabilmente si può dire che in un certo senso
nasce, con la nuova legge, un nuovo genere di bene intellettuale, costituito da
un’opera dell’ingegno che potrebbe dirsi “di secondo livello”, consistente
nella strutturazione di opere intellettuali definibili invece come “di primo
livello”. Un diritto che dura 15 anni È importante notare che questo nuovo
bene, per diventare oggetto di copyright,
non deve, a differenza degli altri, avere il carattere della creatività
o originalità, essendo sufficiente che sia il frutto di “investimenti rilevanti
per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua
presentazione” nonché dell’impegno di “mezzi finanziari, tempo o lavoro”. Il
diritto di chi fa una banca dati, chiamato dalla legge “costitutore”,
nasce con la realizzazione della stessa e dura 15 anni (quindi molto meno del
diritto di autore ordinario), decorrenti però dal completamento della banca
dati ovvero dal suo aggiornamento. Considerando, quindi, che queste opere nella
quasi totalità dei casi vengono aggiornate continuamente, il diritto d’autore
del “costitutore” è destinato a non esaurirsi mai.
Quindi, in conclusione, il sito descritto
nel caso in questione è protetto da copie di terzi sia che contenga
materiale a loro volta oggetto di copyright sia
che contenga materiali che non lo sarebbero, in teoria, materiali cioè
che per motivi scientifici, di provenienza, di età sono svincolati dal diritto
d’autore. La nuova legge sulla tutela delle banche dati è stata voluta
dall’Unione Europea proprio in
previsione di episodi come quello in questione dove persone senza tanti scrupoli
approfittano del lavoro di ricerca e aggregazione svolto da altri. Ma da un
punto di vista pratico, chi viene “derubato” di un’opera intellettuale protetta
dalla legge come deve comportarsi?
Il primo passo è sempre quello di
scrivere, tramite raccomandata a ricevuta di ritorno, al soggetto o ente che si
ritiene essersi indebitamente appropriato del lavoro altrui, chiedendo la
immediata cessazione dei comportamenti in questione sotto pena, in difetto, di ricorso alle azioni legali con richiesta anche di risarcimento del
danno. La raccomandata può essere inviata anche personalmente, ma può
sicuramente essere maggiormente incisiva
se formata e sottoscritta da un legale di fiducia. Se il destinatario, in
seguito alla formale richiesta, la smette di violare il diritto
dell’autore della raccomandata, allora
la questione, ovviamente, può essere chiusa. In caso contrario, occorrerà
necessariamente iniziare una azione giudiziaria, con l’assistenza di un
avvocato di fiducia.
È per questo che hanno gioco facile
anche le iniziative meno serie, dunque,valutare con estrema attenzione la
proposta che viene fatta, le garanzie di cui si dispone per l’ipotesi che la
controparte non rispetti i propri patti, le eventuali norme di legge che ci si
troverebbe ad infrangere in esecuzione dell’accordo. Molte iniziative di questo
tipo prevedono, infatti, tra le clausole contrattuali, che nessun
corrispettivo sia pagato, nonostante le
adesioni procurate o i minuti trascorsi o fatti trascorrere davanti a banner e
simili,al sottoscrittore che sia stato denunciato, anche da un solo utente,
come “spammer”, cioè come mittente di posta
indesiderata. È chiaro che quando si aderisce ad iniziative di questo genere,
che prevedono l’invio di messaggi di posta ad altri utenti, è difficile non
essere prima o poi denunciato come spammer. In mancanza di una simile iniziativa da parte dei
vostri destinatari potrebbe provvedervi, di fatto, benissimo la stessa società
che ha offerto soldi, per tramite di una interposta persona magari, sfuggendo
agevolmente in questo modo all’obbligo di pagare il corrispettivo promesso.
In questa situazione, così come in
qualsiasi altro caso di mancanza di rispetto dei patti e delle condizioni,
diventa molto difficile, e non
addirittura impossibile, conseguire quanto spetta di diritto. Se la società è
statunitense, come avviene quasi sempre, bisogna affrontare le problematiche
connesse all’esecuzione all’estero delle decisioni italiane se non dell’eventualità di instaurare negli Stati
Uniti il relativo procedimento. Se la società è italiana, invece, spesso si
rinuncia ad agire per l’esiguità delle somme maturate, a fronte degli oneri da
sostenere per iniziare un procedimento
civile(bolli, onorari dell’avvocato e così via). Inoltre, qualsiasi
“contrattazione” in questi casi avviene tramite scambio di mail o compilazione
di moduli on line (form), tutte cose che in Italia
non hanno nessun valore di prova, così che diventa anche difficile dimostrare
il diritto al corrispettivo. Infine, almeno in tutti quei casi in cui si
inviano mail a diversi utenti, si rischia una denuncia per violazione della
legge sul trattamento dei dati personali, che può avere conseguenzaanche
sul piano penale.
È oramai abbastanza frequente
ricevere lettere di “navigatori” furenti con i loro Internet Provider. Un’arrabbiatura che rende anche più frustrati gli
utenti per la sensazione di impotenza che provano.