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Diritto d’autore

Il decreto Urbani ha introdotto una serie di novità in materia di scambio di opere protette dal diritto d’autore.Vale la pena esaminare le principali novità introdotte durante la conversione, anche per rispondere ai diversi interrogativi sorti in questo periodo Il provvedimento, inizialmente, era stato pensato ed era valido solo per i film. Con le modifiche introdotte dalla Camera, è stato esteso a tutte le opere oggetto di diritto d’autore, quindi anche le canzoni, il software, i libri e tutte le opere intellettuali protette da copyright. Quindi attualmente le sanzioni previste si applicano ai fatti illeciti che riguardano qualsiasi tipo di violazione del diritto d’autore, senza considerarne l’oggetto e cioè il tipo di opera che è stata illecitamente duplicata.

Il Parlamento ha eliminato apparentemente le sanzioni previste per i semplici fruitori dei circuiti P2P (peer-to-peer).

La sanzione prevista dalla legge è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da cinque a trenta milioni

(in vecchie lire). Con la sostituzione della definizione “per scopo di lucro” con quella per trarne profitto”, si sospetta che anche i semplici utenti potranno essere sottoposti a sanzione penale. Comunque è’ presto per trarre delle conclusioni bisognerà vedere come il decreto sarà applicato.

 

Privacy

 

Il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali riguardano coloro che gestiscono i dati . Per il singolo utente consumer i diritti pregressi permangono.

Il primo, molto positivo,cambiamento riguarda l’obbligo di notifica al garante i sistemi informativi dovranno essere configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi.Dovranno essere impiegate tecniche di identificazione del soggetto

Quindi ai computer deve potersi accedere solo ed esclusivamente previo inserimento di user name e password. La password dovrà poi essere custodita dai soggetti autorizzati in modo da garantirne la segretezza. La password, per essere a norma, deve essere composta da un minimo di 8 caratteri, salvo il caso in cui non sia possibile per il tipo di software che si sta utilizzando. Inoltre la password deve essere modificata ogni sei mesi, addirittura tre nel caso di trattamenti di dati sensibili.

Le password devono inoltre essere dotate di scadenza. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi debbono essere disattivate, derogando solo nell’ipotesi di un utilizzo meramente finalizzato alla gestione tecnica.

Per chi non rispetta le nuove direttive sono previste sanzioni sia amministrative che penali, anche se sono tutte da valutare le modalità di accertamento dell’infrazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno l’amministratore di sistema dovrebbe redigere questo documento, secondo il disciplinare tecnico allegato al codice, dove in sostanza devono essere indicate le caratteristiche del trattamento, i rischi che incombono sullo stesso, le misure intraprese e i metodi per ripristinare in caso di crash del sistema o intrusione.

                          

Internet, cellulari & privacy,

 

L’Unione Europea ha recentemente varato una nuova direttiva nel campo della tutela della privacy degli utenti di comunicazioni elettroniche (provvedimento n.2002/58/CE), destinata a introdurre diverse novità in materia non solo di posta elettronica ma anche di telefonia cellulare e fissa.

Lo spam

In primo luogo, la direttiva si è occupata del fenomeno dello spam, la posta indesiderata dalla quale molti utenti di Internet sono colpiti. È previsto il divieto di inviare e-mail omettendo o camuffando il nome del mittente, nome che dovrà poi essere usato dal destinatario per inviare l’eventuale e-mail di cancellazione del servizio. La maggior parte dei messaggi di posta indesiderata in circolazione, infatti, proviene da indirizzi diversi da quelli che appaiono nelle intestazioni del messaggio,tant’è vero che se si prova a rispondere il mail di risposta “torna indietro” con un messaggio di errore .Spesso le e-mail di spam vengono mandate tramite un account costruito appositamente presso uno dei grandi provider di fornitura di accesso e di servizi di posta elettronica, account che viene regolarmente “abbandonato” dopo essere stato usato per farvi transitare i messaggi illeciti.

Questa disposizione della direttiva, più che rivolgersi ai malintenzionati, è pensata per i provider, che dovranno in futuro essere più restrittivi nel concedere l’apertura di account di posta elettronica. Non è escluso che l’invio di un messaggio possa avvenire solo previa identificazione del corretto funzionamento dell’account che ne appare come mittente.

Cookie e spyware

La nuova direttiva regolamenta poi anche l’uso di cookie, spyware e Web bug che possano condurre a violazioni della privacy. Sono vietati infatti, a norma dell’art. 5, “l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi”. I cookie non sono stati vietati in senso assoluto, anche perché permettono di rendere più veloce l’accesso ad alcuni servizi Internet, ma richiederanno una previa informazioni da fornire all’utente da parte del webmaster del sito in cui sono installati. Anche lo spyware, il software distribuito in forma gratuita ma che in realtà si finanzia tramite raccolta di dati personali relativi al computer su cui è installato e successiva rivendita a terzi, in generale sarà vietato.

La privacy sui telefoni cellulari

Una nuova tutela è prevista anche per i dati relativi ai telefoni cellulari che consentono di individuare il terminale, cioè di sapere dove si trova fisicamente l’utente in un certo momento: la direttiva prevede che l’individuazione locale geografica sia limitata al minimo indispensabile per consentire l’erogazione del servizio e che comunque la stessa possa essere sospesa, gratuitamente e in modo agevole, dall’utente dello stesso. Ci sono poi ulteriori disposizioni volte a garantire la privacy degli utilizzatori di telefoni mobili o fissi: l’iscrizione negli elenchi telefonici pubblici sarà possibile solo con il consenso dell’abbonato e secondo le modalità da lui scelte. Sarà possibile scegliere se inviare il proprio numero al chiamato, se rifiutare le chiamate prive di indicazione del chiamante e, più in generale, è previsto che i dati sul traffico dell’utente debbano essere cancellati o resi anonimi al termine della comunicazione (salva anche in questo caso la possibilità di conservazione per un certo periodo di tempo per finalità di accertamento e prevenzione di reati o motivi di sicurezza nazionale).

 

                                                                              

SPAMMING

Ci sono diversi sistemi tecnici per difendersi dalla posta “non sollecitata”ma, dal se si riceve questo tipo di posta, che cosa si può fare?

Fare spamming è vietato da leggi diverse. Intanto esiste la famosa legge sulla privacy che vieta l’utilizzo di dati quali l’indirizzo di posta elettronica senza il consenso espresso del titolare. In secondo luogo, diffondere virus, come quelli usati a volte per carpire gli indirizzi di posta elettronica, che siano atti ad alterare il funzionamento di un sistema informatico.Infine, lo spam è contrario alla netiquette, le regole tradizionali, non giuridiche, di Internet, sulle quali vigilano, però, le Authority, che sono agenzie specializzate, in grado di intervenire direttamente contro i responsabili.

Oggi è molto più facile difendersi dallo spam nazionale piuttosto che da quello “d’importazione” che resta difficile da combattere.Per quanto riguarda la posta di provenienza nazionale, chi la riceve ha fondamentalmente due strumenti agili e veloci a disposizione: può innanzitutto denunciare il fatto alla Naming e alla Registration Autority italiane  e può, inoltre, fare la denuncia al Garante della Privacy.

Le Authority italiane hanno poteri di intervento diretto sui server che operano praticamente su tutti i siti

che terminano con la desinenza .it. A queste Authority può essere segnalato l’invio di posta indesiderata.

Si deve prendere il messaggio indesiderato che si è ricevuto e, per prima cosa, fare una copia dell’intestazione, quella parte del messaggio solitamente nascosta e che si può visualizzare solo attivando apposite opzioni del proprio programma di posta elettronica L’inclusione delle intestazioni è fondamentale perché consente all’Authority di ricostruire il percorso completo del messaggio.

Una volta copiato l’header del messaggio, bisogna aprirne uno nuovo e indirizzarlo a ABUSE@na.nic.it, e in copia a info@nic.it, e “incollarci” dentro l’header A questo punto, bisogna tornare al messaggio indesiderato, copiarne il contenuto e inserirlo nel nuovo messaggio, nel frattempo lasciato aperto, indirizzato all’Authority.Una volta copiato anche il contenuto, il messaggio potrà essere spedito.

La seconda strada è quella di rivolgersi al Garante della privacy, all’indirizzo www.garanteprivacy.it.I passi da compiere sono :

chiedere, le informazioni sul trattamento dei dati al mittente della mail, richiedendo anche il blocco del trattamento. Nel provvedimento il Garante può imporre una multa a carico dello spammer e a favore di chi è rimasto vittima della posta indesiderata, che in questo modo è almeno ripagato in qualche modo del tempo perso .

Garanzia estesa da uno a due anni

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2002, sono state introdotte nuove forme di tutela del consumatore in occasione di acquisti di beni, tra cui anche l’hardware, di qualsiasi tipo. Quattro sono le novità principali del decreto:

1)     È stata elevata la durata della

garanzia dovuta dal venditore, che per effetto della riforma è ora di due anni.

2)     Le caratteristiche del bene che il

venditore deve garantire non sono solo quelle espressamente indicate o convenute, ma anche quelle suggerite dalla pubblicità del prodotto, quelle che il consumatore si attende (o richiede) dal prodotto e infine quelle che sono previste per il tipo di beni in cui rientra quello acquistato dal consumatore.

3)     La scelta del rimedio da porre in

atto, in caso di problemi, spetta al consumatore: è l’acquirente che decide se chiedere la riparazione, la sostituzione del bene, la risoluzione del contratto o la restituzione di parte del prezzo pagato.

4)     Le garanzie, poi, si applicano

anche ai beni usati e non possono nemmeno essere escluse, se non entro certi limiti, dalla volontà delle parti.

È importante specificare che la nuova legge non ha abrogato nessuna delle garanzie tradizionalmente previste per l’acquirente di un bene, ma ha solo aggiunto nuove forme di tutela. Non si può, quindi, propriamente parlare di una nuova regolamentazione, che ha sostituito la vecchia, ma di una serie di strumenti che si sono affiancati e sarà il consumatore a scegliere di quali disposizioni avvalersi, a seconda di quello che riterrà migliore nel suo caso.Il venditore è ora responsabile del problema che si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore, da parte sua, deve denunciare tempestivamente i problemi al venditore. Egli infatti non può usufruire delle garanzie se non denuncia al venditore il cosiddetto difetto di conformità entro due mesi. Il difetto di conformità In quest’ottica, i beni risultano conformi solo quando:

 

1)     Sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante (in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura).

2)     Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e presentano le caratteristiche del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello.

3)     Sono idonei all’uso particolare

voluto dal consumatore. Quest’ultimo è ad esempio il caso in cui il consumatore si è rivolto al venditore richiedendogli non un prodotto specifico, ma illustrando un’esigenza e chiedendo un prodotto in grado di risolverla. È il caso di un utente informatico che può andare dal proprio negoziante chiedendo una scheda video idonea per poter giocare con un certo videogame: nel caso in cui la scheda, poi, non funzioni con quel gioco, anche se non presenta nessun altro vizio o problema di funzionamento, il consumatore può ugualmente avvalersi delle garanzie e chiedere anche lo scioglimento del contratto. I diritti del consumatore Il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene o a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, che comporta la restituzione del bene a fronte del risarcimento della cifra pagata. È il consumatore che decide qual è la giusta modalità di risarcimento, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso.Se, ad esempio, è troppo costoso riparare un bene, il venditore può sostituirlo senza che il consumatore possa chiedere a tuttii costi la riparazione. In ogni caso,le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un “congruo termine” dalla richiesta e non devono arrecare “notevoli inconvenienti” al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Il consumatore può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: la riparazione e la sostituzione sono impossibili o troppo onerose, il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo o la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha dato notevoli problemi al consumatore. In sostanza, il consumatore può chiedere i soldi indietro nel caso in cui né la sostituzione né la riparazione abbiano risolto il suo problema. In caso di problemi, comunque, il consumatore almeno in un primo momento può limitarsi a denunciarli a controparte, sempre con la solita raccomandata a ricevuta di ritorno, per poi valutare il rimedio effettivo da richiedere, in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore, insieme ad un legale di fiducia. La denuncia non è necessaria solo se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto. La denuncia può essere fatta anche oralmente, ma ovviamente è di rigore la raccomandata a ricevuta di ritorno. Se il venditore non risponde ai solleciti e alla raccomandata, il consumatore deve decidere entro 26 mesi se fare causa al venditore o lasciar perdere. Dopodichè non avrà più la possibilità di farlo. I beni di seconda mano Le nuove garanzie si applicano espressamente anche ai beni di seconda mano. Per i beni usati, la legge prescrive solamente che nel decidere circa  l’applicazione delle garanzie occorre tener conto del “tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa”. Si tratta per la verità di una disposizione non chiarissima (e quindi a discrezionalità del giudice), che sembra voler dire che si devono valutare con maggior indulgenza i beni più vecchi. La responsabilità del venditore di beni usati può essere limitata, ma comunque non può mai essere inferiore ad un anno.Questo, ad esempio, esclude che un bene di seconda mano possa essere venduto con la diffusa formula “as is”, cioè così com’è e questo sembra eccessivo: può essere infatti un onere eccessivo per un venditore di beni usati doverli garantire per addirittura un anno dopo la vendita.

 

 

 

 

La Posta Elettronica?

Una notizia recentemente apparsa sui quotidiani ha fatto correre un vero e proprio brivido lungo la schiena a molti utenti Internet. Pare che l’Inghilterra spenderà 75 miliardi di lire per costruire un centro di intercettazione dei messaggi di posta elettronica. Lo avrebbe ammesso un portavoce del governo britannico precisando che le intercettazioni telematiche, come già quelle telefoniche, dovranno essere comunque autorizzate nell’ambito di specifiche indagini. L’Mi 5, il servizio segreto britannico, con questo nuovo centro potrà monitorare tutti i messaggi email mandati e ricevuti in Gran Bretagna. Controllare tutti i messaggi Il governo chiederà anche ai provider di attivare un collegamento con l’Mi 5, in modo che tutti i messaggi possano essere tracciati. Il centro decodificherà anche messaggi elettronici criptati, visto che, secondo una nuova norma che il governo britannico intende varare entro l’estate, la polizia potrà chiedere a individui e società di consegnare le ‘chiavi’ dei computer, cioè i codici speciali per leggere messaggi criptati. I “navigatori” anche di paesi diversi dal Regno Unito fanno bene ad essere allarmati perché è facile indovinare che centri come questo, magari anche con meno clamore, siano presto costruiti anche presso altri stati, dove la rete rappresenta ormai uno strumento quotidiano di comunicazione. Chiaramente gli scopi dichiarati di queste strutture sono non solo nobili ma doverosi: combattere la criminalità. Ma anche il comune cittadino ha diritto di essere tutelato dalle possibili illecite intrusioni nella sua sfera privata.

La tutela per gli italiani

La riservatezza della posta, anche elettronica, è tutelata dalla legge italiana, con le disposizioni del Codice Penale in materia di delitti contro la inviolabilità dei segreti (616 ss. Codice Penale), che puniscono come reati gli atti di chi la violano. Però la stessa legge consente che, in certi casi e per fini di prevenzione ore pressione della criminalità, le autorità, cioè Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri, incaricati o no dalla competente Procura della Repubblica, possano procedere ad ispezione postale ed anche a sequestro della corrispondenza. Lo prevede l’articolo 253 del Codice di Procedura Penale. Se si tratta di plichi sigillati, le  orze di polizia dovrebbero trasmetterli intatti alla Procura, salvo che la Procura stessa non decida di autorizzarne direttamente l’apertura. Il difensore del destinatario della corrispondenza ha diritto di assistere alla perquisizione, ma non di esserne avvisato, pertanto se nessuno avverte il destinatario tutto viene compiuto direttamente dalle autorità e i soggetti coinvolti lo apprendono solo successivamente. Per tutta la corrispondenza diversa dai plichi sigillati, la polizia può solo ordinare all’Ufficio Postale di sospenderne l’inoltro al destinatario, per un massimo di 48 ore entro le quali la Procura può decidere per il sequestro. Con la posta normale occorre un accesso fisico degli organi di polizia negli uffici postali per aprire la corrispondenza, con la conseguenza che una ispezione postale può al massimo essere illegittima ma non potrebbe mai comunque venire tenuta nascosta. Invece,  con la posta elettronica c’è il rischio che questi centri di ispezione, nati per far bene, vengano usati male, magari da settori deviati dello Stato, dal momento che le ispezioni elettroniche potrebbero svolgersi in modo che l’utente ne rimanga del tutto ignaro e quindi, senza nemmeno il potere di tutelarsi da quelle eventualmente illegittime. Le garanzie per il cittadino Nessuno è in grado infatti di accorgersi se un determinato messaggio di posta elettronica, che non è fornito di una busta fisica di carta, è stato da altri  aperto o meno. È questo dunque il cuore del problema. Ricordiamo che la segretezza della corrispondenza, in Italia, è un bene al quale i padri  fondatori del nostro Stato hanno dato massimo rilievo, prescrivendone l’assolutezza ed inserendolo direttamente nel testo della Costituzione, all’articolo 15, secondo cui “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni  altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.” Da ciò consegue che una  eventuale legge istitutiva di un centro per intercettare la corrispondenza elettronica dovrebbe essere tale da prevedere idonee garanzie, anche dal punto di vista logistico e materiale, per il cittadino italiano a che il centro stesso non possa essere usato per fini non istituzionali o da soggetti deviati in seno all’apparato dello Stato. Una norma incostituzionale In caso contrario se ne potrebbe, forse, sostenere la non costituzionalità perché una legge che non tutela fattivamente il cittadino in un suo diritto di rilevanza costituzionale non può ritenersi accettabile. l’articolo. 617 bis del Codice Penale, intitolato “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.” prevede come reato  anche il fatto di chi “fuori dei casi  onsentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone” punendolo “con la reclusione da uno a quattro anni”. Ciò significa che lo Stato italiano considera negativamente l’esistenza e la diffusione di apparecchiature in grado di intercettare comunicazioni elettroniche tra persone ed è questa una circostanza che, qualora anche  da noi si arrivasse a costruire una struttura come quella dell’Mi 5, si dovrà tener conto.

Un diritto automatico

Si noti che il diritto d’autore nasce nel momento stesso in cui un testo - o una qualsiasi  opera intellettuale - viene ad esistere con i requisiti della creatività e dell’originalità, senza la necessità di registrazioni, iscrizioni o qualsiasi altra formalità, salvo ovviamente l’onere di fatto di dimostrare di essere l’autore del testo e di averlo formato in un momento anteriore alla supposta copia. Il diritto d’autore copre anche le annotazioni poste in calce o a margine ad un altro testo, come ad esempio un testo di legge oppure la ersione di un testo antico, che non è coperto da diritto d’autore. Questo perché le annotazioni o glosse sono frutto del lavoro creativo del loro autore ed è giusto conferirvi protezione.

La tutela delle banche dati

Sotto un secondo profilo, che sembra peraltro più importante nel caso in questione, dove il lavoro dell’autore del sito pare essere stato più di raccolta e catalogazione che di formazione di materiali nuovi, viene invece in aiuto il Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169, con il quale è stata varata la tutela delle banche dati, in recepimento di una direttiva dell’Unione Europea. La nuova legge definisce le banche dati  come quelle che “per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”. Oggetto di tutela quindi non sono tanto i dati, che possono essere o non essere coperti da copyright, ma la strutturazione e organizzazione degli stessi, generata dal lavoro di ricerca e confezionamento del costruttore della banca dati. Probabilmente si può dire che in un certo senso nasce, con la nuova legge, un nuovo genere di bene intellettuale, costituito da un’opera dell’ingegno che potrebbe dirsi “di secondo livello”, consistente nella strutturazione di opere intellettuali definibili invece come “di primo livello”. Un diritto che dura 15 anni È importante notare che questo nuovo bene, per diventare oggetto di copyright,  non deve, a differenza degli altri, avere il carattere della creatività o originalità, essendo sufficiente che sia il frutto di “investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione” nonché dell’impegno di “mezzi finanziari, tempo o lavoro”. Il diritto di chi fa una banca dati, chiamato dalla legge “costitutore”, nasce con la realizzazione della stessa e dura 15 anni (quindi molto meno del diritto di autore ordinario), decorrenti però dal completamento della banca dati ovvero dal suo aggiornamento. Considerando, quindi, che queste opere nella quasi totalità dei casi vengono aggiornate continuamente, il diritto d’autore del “costitutore” è destinato a non esaurirsi mai. Quindi, in conclusione, il sito descritto  nel caso in questione è protetto da copie di terzi sia che contenga materiale a loro volta oggetto di copyright sia  che contenga materiali che non lo sarebbero, in teoria, materiali cioè che per motivi scientifici, di provenienza, di età sono svincolati dal diritto d’autore. La nuova legge sulla tutela delle banche dati è stata voluta dall’Unione  Europea proprio in previsione di episodi come quello in questione dove persone senza tanti scrupoli approfittano del lavoro di ricerca e aggregazione svolto da altri. Ma da un punto di vista pratico, chi viene “derubato” di un’opera intellettuale protetta dalla legge come deve comportarsi?

Come far valere i propri diritti

Il primo passo è sempre quello di scrivere, tramite raccomandata a ricevuta di ritorno, al soggetto o ente che si ritiene essersi indebitamente appropriato del lavoro altrui, chiedendo la immediata cessazione dei comportamenti in questione sotto pena, in difetto,  di ricorso alle azioni legali  con richiesta anche di risarcimento del danno. La raccomandata può essere inviata anche personalmente, ma può sicuramente  essere maggiormente incisiva se formata e sottoscritta da un legale di fiducia. Se il destinatario, in seguito alla formale richiesta, la smette di violare il diritto dell’autore  della raccomandata, allora la questione, ovviamente, può essere chiusa. In caso contrario, occorrerà necessariamente iniziare una azione giudiziaria, con l’assistenza di un avvocato di fiducia.

Occhio alla reale serietà delle iniziative

È per questo che hanno gioco facile anche le iniziative meno serie, dunque,valutare con estrema attenzione la proposta che viene fatta, le garanzie di cui si dispone per l’ipotesi che la controparte non rispetti i propri patti, le eventuali norme di legge che ci si troverebbe ad infrangere in esecuzione dell’accordo. Molte iniziative di questo tipo prevedono, infatti, tra le clausole contrattuali, che nessun corrispettivo  sia pagato, nonostante le adesioni procurate o i minuti trascorsi o fatti trascorrere  davanti a banner e simili,al sottoscrittore che sia stato denunciato, anche da un solo utente, come “spammer”, cioè come mittente di posta indesiderata. È chiaro che quando si aderisce ad iniziative di questo genere, che prevedono l’invio di messaggi di posta ad altri utenti, è difficile non essere  prima o poi denunciato come spammer. In mancanza di una simile iniziativa da parte dei vostri destinatari potrebbe provvedervi, di fatto, benissimo la stessa società che ha offerto soldi, per tramite di una interposta persona magari, sfuggendo agevolmente in questo modo all’obbligo di pagare il corrispettivo promesso.

Può essere molto difficile far rispettare i patti

In questa situazione, così come in qualsiasi altro caso di mancanza di rispetto dei patti e delle condizioni, diventa molto difficile,   e non addirittura impossibile, conseguire quanto spetta di diritto. Se la società è statunitense, come avviene quasi sempre, bisogna affrontare le problematiche connesse all’esecuzione all’estero delle decisioni italiane se non  dell’eventualità di instaurare negli Stati Uniti il relativo procedimento. Se la società è italiana, invece, spesso si rinuncia ad agire per l’esiguità delle somme maturate, a fronte degli oneri da sostenere per iniziare  un procedimento civile(bolli, onorari dell’avvocato e così via). Inoltre, qualsiasi “contrattazione” in questi casi avviene tramite scambio di mail o compilazione di moduli on line (form), tutte cose che in Italia non hanno nessun valore di prova, così che diventa anche difficile dimostrare il diritto al corrispettivo. Infine, almeno in tutti quei casi in cui si inviano mail a diversi utenti, si rischia una denuncia per violazione della legge sul trattamento dei dati personali, che può avere  conseguenzaanche sul piano penale.

Cosa fare se il provider è inadempiente?

È oramai abbastanza frequente ricevere lettere di “navigatori” furenti con i loro Internet Provider. Un’arrabbiatura che rende anche più frustrati gli utenti per la sensazione di impotenza che provano.